(articolo pubblicato su TopLegal Focus: Marittimo e Trasporti)
JONES ACT. Dalla legge Americana le opportunità per armatori e marittimi Italiani anche innanzi alle Corti USA.
Come è noto, l’attuale legge Americana, denominata JONES ACT, che disciplina il commercio marittimo, è una normativa che risale addirittura al 1920 e determina vincoli molto stringenti circa il trasporto di merci fra i porti Americani ma anche Hawaii, Alaska e Porto Rico; prevede, inoltre, che, qualsiasi marinaio che subisca lesioni psicofisiche conseguenti al lavoro svolto a bordo, può intentare azione giudiziaria innanzi ad una corte Federale o Statale, nei confronti dei propri datori di lavoro per negligenza dell’Armatore, ma anche per gli atti compiuti dal Comandante e altri membri dell’equipaggio.
Per stabilire quali siano i soggetti (marinai) che sono garantiti dal JONES ACT, è necessario dimostrare che il marinaio trascorra almeno il 30% del suo tempo a bordo di navi in navigazione; solo i soggetti così qualificati come marinai hanno il diritto di intentare un giudizio con giuria invocando il JONES ACT.
Chi sono i destinatari del JONES Act
Il periodo di prescrizione è di tre anni dalla data in cui si verifica l’evento che ha prodotto il danno, o dalla data del decesso del marinaio, o dalla data in cui il danneggiato o i suoi eredi hanno avuto piena conoscenza che il danno sia dipendente da un evento accaduto a bordo. Allo stesso modo, la conoscenza della citata normativa non solo è rilevante anche per gli armatori Italiani ed Europei che si occupano di trasporto di merci negli USA, ma anche per tutti quei marinai italiani che per molti anni hanno lavorato a bordo delle navi di proprietà degli americani: basti solo pensare a quanti di loro hanno lavorato sulle navi di proprietà delle grandi società americane che trasportavano petrolio.
Non vi è ormai dubbio che la giurisdizione per giudizi di questo genere sia quella del Giudice americano, in ossequio al principio del forum commissi delicti, vale a dire che la giurisdizione va stabilita in relazione al luogo dove si è verificato l’evento che ha provocato il danno. A tal riguardo, cito la disciplina prevista dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 art. 5 n. 3, nonché dal più recente Regolamento Europeo n. 1215 del 2012 art. 7 n. 2.
Il lavoro dello Studio Legale Petruzzelli&Partners per i marittimi italiani
Nello specifico, in https://www.studiopetruzzelli.com/partnership-internazionali/partnership con alcuni studi legali statunitensi, il nostro studio ha ottenuto cospicui risarcimenti a favore di numerosi marinai Italiani che, lavorando a bordo di navi petroliere, o passeggeri o da carico, hanno contratto una malattia neoplastica asbesto correlata, che, come è noto, è purtroppo inguaribile.
I giudizi che si sono conclusi con il riconoscimento di somme milionarie a favore dei diretti interessati o dei loro eredi, sono stati intentati dinanzi alle supreme corti degli stati della California, Delaware, Texas, Louisiana, New York, New Jersey.
Scritto dall’Avv. Pierpaolo Petruzzelli