Inps, estese ai marittimi imbarcati su navi superiori a 10 tonnellate le tutele previdenziali e contributive

Anche i marittimi imbarcati su navi superiori a 10 tonnellate a prescindere dall’utilizzo della stessa e dalla presenza dell’autopropulsione hanno diritto alla legge 413/1984.

In accordo con il Ministero del Lavoro, secondo l’Inps il regime previdenziale di cui alla legge n. 413/1984 va esteso anche ai marittimi componenti gli equipaggi dei galleggianti superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, privi di apparato motore, iscritti nei Registri delle navi minori e dei galleggianti (RNMG) e muniti di carte di bordo o di documenti equiparati (come ad esempio i galleggianti utilizzati per lo stoccaggio degli olii minerali).

Le sedi Inps dovranno valutare le istanze di riesame dei provvedimenti di iscrizione e i datori di lavoro dovranno presentare domanda di apertura di apposita matricola contributiva, avvalendosi della procedura di Iscrizione e variazione azienda presente nel sito dell’Istituto.

Con la novità viene meno la differenziazione del sistema previdenziale in ragione della presenza o meno di sistemi di autopropulsione, nonché’ delle modalità di utilizzazione del galleggiante; una distinzione ingiustificabile considerata l’ormai parificazione, ai fini dell’assicurazione per gli infortuni, demandata all’Istituto di previdenza per il settore marittimo – IPSEMA – del personale imbarcato su navi e galleggianti, senza distinzioni.