Recentemente, nell’ambito del diritto marittimo internazionale e del personal injury, il nostro studio si è occupato di un caso particolare riguardante un marittimo italiano, deceduto a causa di “leucemia mieloide refrattaria”, dopo aver lavorato – prevalentemente in sala macchine – a bordo di navi da crociera.
La famiglia del marittimo, al fine di ottenere giustizia, ha deciso di intraprendere un’azione legale negli Stati Uniti contro la compagnia armatrice, leader mondiale nella navigazione crocieristica, sul presupposto che numerose navi appartenenti alla flotta di tale compagnia in servizio negli anni ’70, ’80 e ’90 contenessero amianto.
La procedura arbitrale per la risoluzione di controversie
In questo caso, tale opzione è possibile grazie a una procedura del tutto peculiare: la procedura arbitrale adattata per i lavoratori del comparto marittimo.
Di norma, i mezzi alternativi di risoluzione delle controversie, meglio noti come ADR – Alternative Dispute Resolutions, permettono di affidare a un soggetto terzo l’incarico di risolvere la controversia, instaurandosi come strumento alternativo al percorso giudiziale.
Quali sono i vantaggi dell’arbitrato
L’arbitrato, adattato al settore marittimo, è possibile grazie alla presenza di una clausola compromissoria all’interno del contratto di lavoro tra il marittimo e la compagnia o, diversamente, attraverso un accordo successivo all’insorgenza della stessa, e deferisce a un arbitro l’eventuale controversia sorta fra le parti.
I vantaggi sono diversi: maggiore rapidità e flessibilità, la possibilità di stabilire il luogo dell’arbitrato, di scegliere la lingua della procedura e, se non specificatamente menzionato già all’interno del contratto, la legge applicabile al procedimento.
La procedura porterà all’emanazione di un lodo, un provvedimento considerato vincolante per le parti e che definisce i diritti e gli obblighi finali.
La domanda viene inoltrata all’organismo di arbitrato di volta in volta individuato e deve contenere una descrizione dettagliata della natura del reclamo e i fatti a sostegno dello stesso. La procedura prevede l’audizione in presenza e ciascuna parte ha diritto a una deposizione, con la possibilità di ascoltare dei testimoni.
Il lodo arbitrale deve essere redatto per iscritto e sarà definitivo e vincolante per le parti.
La risoluzione del caso seguito dallo studio: giustizia per il marittimo e la sua famiglia
Nel nostro caso specifico, in virtù delle caratteristiche tipiche della procedura di arbitrato seguita per il lavoratore marittimo, l’emissione del lodo arbitrale è prevista entro 30 giorni dalla data di chiusura della procedura.
In tal modo, il nostro Studio garantisce la possibilità di percorrere una strada semplificata per l’ottenimento di una soluzione equa e rapida ma, soprattutto, adattabile a casi particolari di personal injury, così come è accaduto al nostro cliente.