Risarcimento danni per la mancata attivazione della previdenza complementare: giudizio di appello

Il nostro cammino va avanti. Destinatari: personale del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico

Con la sentenza n. 73, depositata il 5 marzo 2021, la Corte dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, ha definito i giudizi di impugnazione, poi riuniti, proposti rispettivamente dal Ministero della Difesa e dall’Inps avverso la ormai famosa sentenza n. 207 del 18 maggio 2020 emessa dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Puglia – storico risultato, quest’ultimo, ottenuto solo dallo Studio Legale Petruzzelli & Partners.

È doveroso spendere qualche parola circa la sentenza del giudizio di appello.

Con la predetta sentenza è stato, solo e soltanto, dichiarato il difetto di giurisdizione della Giustizia adita sulla scorta della decisione delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (sentenza n. 22807 pubblicata il 20 ottobre 2020), che ha stabilito che deve essere il T.A.R. a decidere i ricorsi aventi ad oggetto il risarcimento danni per la mancata attivazione della previdenza complementare per il personale del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico.

Dire sic et simpliciter che sono stati accolti gli appelli proposti dal Ministero della Difesa e dall’Inps, riportando pedissequamente il P.Q.M. della sentenza – come qualcuno potrebbe essere indotto a fare – è fuorviante e assolutamente limitativo, quasi a voler far soffermare l’attenzione solo sull’accoglimento dell’appello senza spiegare le motivazioni contenute della sentenza.

In questo caso, però, l’accoglimento dell’appello, nei termini di declaratoria di difetto di giurisdizione, è una vittoria, perché era l’unico risultato “positivo” che si doveva ottenere alla luce del recentissimo arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, come, peraltro, questa difesa – ça va sans dire – ne ha doverosamente dato atto nelle proprie memorie difensive.

Sul merito della questione, il Giudice dell’Appello non ha assolutamente preso posizione, lasciando così inalterati i principi affermati, in sostanza, dal Giudice contabile di primo grado.

Resta quindi completamente valido e anzi riaffermato il principio della Sentenza n. 207 del 18 maggio 2020 della Corte dei Conti sezione Giurisdizionale della Puglia: il risarcimento per la mancata attivazione della pensione complementare per tutti i dipendenti di Forze Armate, Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, cioè Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

Sarà ora nostro compito far sì che gli effetti sostanziali prodotti dalla domanda proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione si conservino nei successivi giudizi amministrativi.

Per qualsiasi informazione o dubbio in merito alla sentenza o alla propria personale situazione previdenziale, vi preghiamo di contattarci: info@studiopetruzzelli.com

Scritto dall’Avv. Francesca Marzocca